Patentini, altra proroga

Trattore
Rinviata a fine 2018 l’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sulle abilitazioni alla conduzione di trattori

La legge di conversione del decreto “Milleproroghe” di fine anno ha prorogato di altri due anni, a tempo abbondantemente scaduto, l’effettiva entrata rata in vigore delle disposizioni in materia di abilitazioni alla conduzione dei trattori agricoli e forestali.
La norma è di portata tanto generale da riformare completamente la materia: l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 13 marzo 2013, a forza di proroghe diventerà realmente operativo solo dal 2018. Per chi si era affrettato a mettersi in regola entro le precedenti scadenze, l’ennesima proroga sa di presa in giro, che fa invecchiare di colpo i “patentini” già conseguiti; per esempio, chi ha seguito i corsi nel 2013 dovrà rinnovare la formazione nel 2018 esattamente come chi non ha fatto nulla. Alla fine i ritardatari finiscono per essere stati premiati, in termini economici, rispetto a chi era partito in anticipo: ma questo purtroppo è un problema comune a tutte le proroghe.
Dobbiamo però dire che almeno questa volta la proroga è stata data con raziocinio, perché ha dato più tempo per mettersi in regola proprio alla categoria più numerosa, fra tutti coloro che sono i obbligati al “patentino”, e cioè a chi già aveva anni ed anni di esperienza. Le proroghe del passato avevano spostato in avanti i termini solo per i “nuovi” lavoratori e per gli inesperti, proprio quelli che più rischiano quando si mettono ai comandi di un trattore. D’altra parte, i nuovi lavoratori del settore agricolo sono ben pochi, se si considera che l’estensione della meccanizzazione anche alle colture tradizionalmente raccolte a mano – dall’olivo al pomodoro da industria, dalla frutta in guscio all’uva da vino – ha determinato una contrazione degli occupati.
Operatori con esperienza pluriennale
Sulle proroghe per questa categoria di lavoratori il Cai aveva più volte manifestato perplessità, chiedendosi invece se non fosse il caso di preoccuparsi per la categoria più numerosa, quella degli operatori con esperienza pluriennale, che avrebbero dovuto frequentare il corso di aggiornamento entro 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo, e quindi entro il 12 marzo scorso. In questo settore la situazione è assai variegata: in alcune regioni la maggior parte degli operatori aveva già completato l’aggiornamento, mentre in altre aree prevalgono coloro che non vi hanno adempiuto.
Se il vecchio termine fosse scaduto, questi ultimi non avrebbero potuto far valere la “formazione pregressa” acquisita sul campo e avrebbero dovuto frequentare il corso base, con prove pratiche ed esame finale, invece di un semplice corso in aula, di costo molto più contenuto (da 50 a 100 euro).
Al di là del maggiore impegno di tempo (il corso completo richiede un minimo di 13 ore), le prove pratiche richiedono la disponibilità di varie macchine, il cui noleggio va a incidere sul costo totale: trattori a ruote e a cingoli, attrezzature portate e trainate, oltre a diversi tipi di rimorchi agricoli. Per di più il corso deve rispettare le indicazioni impartite dal Ministero del lavoro, che prevedono l’allestimento di un apposito campo prove; sono infatti previste manovre in piano e in pendenza, in diverse condizioni dinamiche, che triplicano – come minimo – il costo della formazione.
Con un provvidenziale emendamento, nella fase di conversione del “Milleproroghe”, è stata inserita una norma che consente, agli operatori già esperti, di frequentare il corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2018, senza perdere i diritti acquisiti “sul campo”.

 

NON SOLO TRATTORI

La proroga dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni per i “trattori agricoli e forestali” comprende anche altre tipologie di macchine ed attrezzature, se impiegate in un contesto rurale, e precisamente:
1. i trattori agricoli e forestali, a ruote e a cingoli;
2. le attrezzature collegate e azionate dai trattori, come quelle portate e semi portate, nonché le macchine agricole operatrici trainate e i rimorchi agricoli;
3. tutte le altre macchine indicate nell’Accordo, anche se non strettamente agricole, che siano però effettivamente impiegate nel settore agricolo.
Questa estensione è estremamente importante, perché comprende anche macchine concepite per movimento terra, per cantieri e per uso industriale; fra quelle che più facilmente possono interessare agricoltori e agromeccanici si segnalano, a puro titolo di esempio:
• gli escavatori oltre i 6.000 kg;
• le pale caricatrici oltre i 4.500 kg;
• le terne;
• le gru montate su autocarro;
• le piattaforme di lavoro elevabili (Ple);
• i caricatori a forche (muletti);
• i caricatori telescopici.
È tuttavia importante ricordare che l’estensione del “patentino” per i trattori agricoli a queste macchine, senza l’obbligo di conseguire una formazione specifica, riguarda solo quelle impiegate esclusivamente in un contesto agricolo, da operatori che siano occupati in misura largamente prevalente nell’esecuzione di lavorazioni agricole.

 

LE NUOVE SCADENZE PER I “PATENTINI”

Si ritiene utile esemplificare in una tabella riassuntiva le categorie di “lavoratori del settore agricolo” interessate alla formazione specifica, i relativi obblighi e le nuove scadenze.
Al riguardo si fa presente che si intendono appartenenti al settore agricolo i lavoratori che svolgono abitualmente e continuativamente lavorazioni agricole: rientrano in questo settore i dipendenti, i soci, i collaboratori e i titolari, sia delle aziende agricole, sia delle imprese agromeccaniche.
I suddetti operatori devono svolgere le lavorazioni agricole con carattere largamente prevalente rispetto ad altre attività.

Identificazione degli operatori Obblighi formativi Scadenza
Operatori che alla data del 31/12//2017 hanno (o avranno) totalizzato almeno 2 anni di esperienza documentata Corso di aggiornamento (4 ore senza prova pratica) 31/12/2018
Operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017 ma che non hanno né i 2 anni di lavoro né hanno conseguito la formazione Conseguimento dell’abilitazione (corso base con prove pratiche) 31/12/2019
Operatori già formati (punto 9.a), con corso di durata non inferiore a quella dell’accordo, alla data del 31/12//2017 Corso di aggiornamento (4 ore senza prova pratica) 31/12/2022
Operatori già formati (punto 9.b), con corso di durata inferiore a quella dell’accordo, alla data del 31/12//2017 Corso di aggiornamento 31/12/2019
Operatori già formati (punto 9.c) con corsi non completati o senza esame finale, che abbiano concluso il corso e sostenuto l’esame finale Corso di aggiornamento, più verifica finale di apprendimento 31/12/2019
Operatori incaricati per la prima volta dell’uso delle attrezzature dopo la data del 31/12/2017 Conseguimento dell’abilitazione (corso base con prove pratiche) Prima dell’uso delle attrezzature
Operatori in regola con la formazione Corso di aggiornamento Entro 5 anni dal conseguimento dell’attestato
Patentini, altra proroga - Ultima modifica: 2017-04-06T10:16:05+02:00 da Roberta Ponci

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